Legge Regionale n. 51, 13 dicembre 1996
Interventi a sostegno dell'Imprenditoria femminile nella Regione Lazio.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(finalità)1. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, in conformità ai principi dell'articolo 45 dello Statuto, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile) e delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità per uomini e donne, la Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese e società, anche cooperative, di produzione e di lavoro aventi sede ed operanti nel Lazio.
Art. 2 1. Possono accedere ai benefici della presente legge:
(Beneficiari)
a) le società cooperative e le società di persone la cui compagine sociale sia costituita per almeno due terzi da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, le imprese individuali il cui titolare sia donna;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera a) debbono:
a) essersi costituiti in data successiva alla entrata in vigore della presente legge e mantenere i requisiti di composizione femminile per i cinque anni successivi;
b) operare nei settori di competenza regionale;
c) possedere le caratteristiche comunque previste dalle disposizioni comunitarie per l'individuazione delle piccole imprese, vale a dire:1) meno di cinquanta dipendenti; 2) fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Ecu o totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Ecu; 3) 25 per cento massimo del capitale detenuto da una o più imprese che non rispondano alla definizione di piccola impresa e che non siano società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio ne investitori istituzionali, a condizione che non esercitino alcun controllo, a meno che il capitale sia disperso in modo tale da rendere impossibile determinare da chi è detenuto.
Art. 3 1. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) possono essere agevolate le seguenti spese:
(Spese agevolabili)a) le spese per la costituzione della società;
2. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) possono essere agevolate le spese sostenute per i corsi di formazione imprenditoriale o per i servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.
b) le spese per la progettazione dell'attività;
c) le spese per la formazione specifica delle imprenditrici e delle lavoratrici;
d) le spese per l'acquisto di macchinari ed impianti, ad esclusione delle costruzioni;
e) le spese relative alla locazione degli immobili destinati alla produzione;
f) le spese per l'acquisto di servizi relativi a: innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, know how, brevetti e licenze, innovazione e progettazione organizzativa e gestionale, marketing e pubblicità, contenimento del danno ambientale.
Art. 4
(Agevolazioni)1. Le spese di cui all'articolo 3, comma 1, sono agevolate nella seguente misura:
a) fino al 20 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per i soggetti avente sede ed operanti nelle zone di cui agli obiettivi 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Le spese di cui all'articolo 3, comma 2, sono agevolate fino al 50 per cento dell'onere effettivamente sostenuto e comunque in misura non superiore a lire 30 milioni. 3. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle previste per le stesse iniziative da altre leggi statali e regionali.
b) fino al 15 per cento dell'onere effettivamente sostenuto per i soggetti aventi sede ed operanti nelle restanti zone;
Art. 5
(Modalità di applicazione)1. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 4 sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno all'Assessorato competente e devono contenere per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, omologato e registrato dalle cooperative e dalla società;
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) presentano un progetto dettagliato del corso di formazione o del servizio proposto da cui risultino gli obiettivi da realizzare in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, i criteri di economicità e la composizione per sesso dei partecipanti al corso.
b) progetto dettagliato dal quale risultino:1) gli obiettivi da realizzare in conformità alle finalità di cui all'articolo 1; 2) le previsioni di redditività ed economicità di gestione, con riferimento alla concreta possibilità di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell'attività, suffragate da eventuali ricerche di mercato; 3) il tipo e l'entità delle agevolazioni richieste con allegate le specifiche tecniche degli investimenti ed i preventivi;
c) il piano finanziario e conto economico previsti per i primi tre anni di attività relativi al progetto di cui alla lettera b);
d) eventuale richiesta di attività di formazione professionale utile ai fini dell'attuazione del progetto di cui alla lettera b);
e) "curriculum vitae" dei soci della cooperativa, della società e dell'impresa;
f) dichiarazione del responsabile o dei responsabili legali della cooperativa o della società o dell'impresa attestante che non siano state concesse o non siano in corso di concessione analoghe agevolazioni, da parte della Regione, dello Stato, dell'Unione europea e di altri enti pubblici;3. Le domande di agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, sono valutate, sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 da un comitato costituito da:
a) il dirigente del settore industria dell'assessorato regionale sviluppo economico attività produttive;
4. Il comitato di cui al comma 3 formula il proprio parere entro i termini previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 57 del 1993.
b) il direttore generale della FILAS o un suo delegato;
c) il dirigente del settore programmazione dell'assessorato regionale economia e finanza;
d) due esperti di valutazione dei progetti nominati dall'Assessore regionale allo sviluppo economico ed attività produttive e dall'Assessore regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo, su proposta delle competenti commissioni consiliari.5. La Giunta regionale, tenuto conto del parere del comitato di cui al comma 3, concede le agevolazioni previste dall'articolo 4 entro 30 giorni dall'acquisizione del parere stesso.
6. L'erogazione dei contributi è effettuata, dietro presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute, in tre soluzioni, di cui le prime due pari al 30 per cento e la terza al 40 per cento dei contributi concessi.
Art. 6 1. La spesa per l'attuazione della presente legge, prevista in lire 100 milioni, grava sul capitolo del bilancio 1996 di nuova istituzione n. 24142 denominato: "Contributi a sostegno della imprenditorialità femminile nel Lazio".
(Disposizioni finanziarie)2. Alla copertura della spesa si provvede mediante utilizzo della somma di lire 100 milioni all'uopo prevista al capitolo n. 29001, elenco n. 4, lettera f) del bilancio 1996.
Art. 7
(Disposizioni transitorie)1. Per il primo anno di applicazione le domande per usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4, devono pervenire all'assessorato competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
(Disposizioni finali)1. Agli aiuti previsti dalla legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità europea.
Data a Roma, addì 13 dicembre 1996
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Regione Lazio
Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive
via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
I - 00145 Roma
tel 51683666