1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della paritą di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
3. La paritą di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa paritą tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della paritą di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attivitą professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.