Comitato promotore per il Consiglio Nazionale dei Giovani

PROPOSTA DI MODIFICA AL DISEGNO DI LEGGE BARRA - GUBBINI

ART.1 (PRINCIPI GENERALI)

1. La Repubblica riconosce e garantisce il diritto all’autonoma partecipazione alla vita della società e delle istituzioni democratiche dei giovani, sia come singoli, sia nelle diverse formazioni sociali.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali organizzano la propria azione al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, all’adozione di interventi idonei alla promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico ; favoriscono e promuovono l’associazionismo giovanile in tutte le sue forme e si impegnano a garantire la costituzione di consigli dei giovani a tutti i livelli istituzionali onde fornire ai giovani un luogo di confronto e coordinamento con le Istituzioni sui temi che li riguardano.

3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono, salvo che non venga diversamente disposto in relazione alla natura dei singoli interventi, a tutti i giovani residenti nel territorio nazionale anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

ART.2 (PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI LOCALI)

1. Nel quadro della piena valorizzazione delle libere e spontanee forme associative tra i giovani, i comuni promuovono, ai sensi dell’art. 6 della legge 8 giugno 1990, n°142, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la partecipazione dei giovani all’amministrazione locale attraverso la costituzione, nelle forme più consone alla singole realtà locali, di Consigli Comunali dei Giovani e prevedendo anche forme di consultazione della popolazione giovanile.

2. Le associazioni giovanili attive nel territorio comunale concorrono, secondo quanto stabilito dagli statuti degli enti locali alla formazione degli organismi rappresentativi a carattere permanente, che potranno essere anche a dimensione sovracomunale o provinciale, che esprimono pareri e formulano proposte alle amministrazioni competenti.

3. Le amministrazioni comunali e provinciali garantiscono ai consigli dei giovani l’accesso ai servizi del comune e della provincia ed assicurano la fruizione di locali idonei, ivi compresi gli edifici scolastici, sulla base di criteri stabiliti dall’ente locale competente, di intesa con gli organi scolastici interessati e forniscono gli strumenti necessari al loro funzionamento.

ART.3 (CONSIGLIO REGIONALE DEI GIOVANI)

1. Il consiglio regionale dei giovani è composto dai rappresentanti delle organizzazioni giovanili operanti nell’ambito del territorio regionale, dai rappresentanti degli organismi costituiti presso gli enti locali compresi nel territorio regionale secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella legge regionale di cui al comma 2, da emanare entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della costituzione del consiglio di cui al comma 1, il presidente della regione istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito albo in cui possono richiedere di essere registrate le associazioni giovanili che intendono essere rappresentate nel consiglio. Le modalità e i requisiti per l’iscrizione nell’albo e per la partecipazione al consiglio dei giovani dei rappresentanti degli organismi costituiti ai sensi dell’art.2, comma1, sono stabiliti con legge regionale. Per l’iscrizione nell’albo le associazioni devono comunque possedere i seguenti requisiti :

a) presenza operativa dell’associazione nel territorio regionale  ;

b) costituzione dell’associazione da almeno due anni ;

c) statuto ispirato ai principi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti ;

d) finalità politica, culturale, sportiva o di impegno sociale e specificità giovanile chiaramente indicate nella denominazione, nello statuto, ovvero nell’attività ;

e) assenza di fini di lucro ;

3. Il presidente della regione convoca e presiede la prima seduta del consiglio dei giovani immediatamente dopo la sua costituzione.

4. Il consiglio dei giovani adotta, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti uno statuto contenente le norme relative all’attività e all’organizzazione interna del consiglio, i cui membri non possono superare il limite di età di trentacinque anni, le procedure per il suo rinnovo, nonché le norme relative ai criteri di ammissione di nuove associazioni che devono comunque possedere i requisiti previsti dal medesimo comma 2  e quelle relative all’estromissione delle associazioni che vengano a perdere i requisiti di partecipazione.

5. Il Consiglio Regionale dei Giovani esprime pareri obbligatori su tutti i provvedimenti in materia di politiche giovanili. La legge regionale determina le modalità di acquisizione dei detti pareri e delle proposte del consiglio dei giovani all’amministrazione regionale nonché le altre attribuzioni , anche di natura economica, riconosciute al consiglio.

6. Il presidente della regione provvede ad assicurare adeguata pubblicità in ambito regionale a quanto previsto dalla presente legge e dalle leggi regionali di cui ai commi 2 e 5, promuovendo la più ampia partecipazione al consiglio dei giovani.

7. In caso di mancato adempimento da parte della regione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri assegna un termine di sei mesi per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su deliberazione del Consiglio dei ministri, procedendo, ove necessario, alla nomina di un commissario ad acta.

8.La regione mette a disposizione servizi, locali e strumenti necessari al funzionamento del Consiglio Regionale dei Giovani.

9. Il presidente della regione eroga annualmente al consiglio dei giovani le somme necessarie al suo funzionamento nell’ammontare definito dal decreto di ripartizione di cui all’articolo 10. Il consiglio dei giovani approva annualmente il proprio bilancio, che viene allegato al bilancio della regione.

10. Il Consiglio Regionale dei Giovani può individuare altre forme di finanziamento per la realizzazione di propri progetti o iniziative.

 

ART.4 (REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge. Provvedono, secondo i principi di cui all’art.3, alla istituzione di un apposito organismo rappresentativo delle associazioni giovanili attive nel territorio regionale e provinciale.

 

ART.5 (CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI)

1. E’ istituito il Consiglio nazionale dei giovani con il compito di :

a) esprimere pareri obbligatori non vincolanti sugli schemi di progetti di legge e su ogni altro provvedimento che interessi le politiche giovanili ;

b) esprimere il parere sul programma di cui all’articolo 8 ;

c) promuovere ricerche e iniziative specifiche elaborando rapporti e formulando proposte al Governo sulla condizione giovanile e sulle iniziative necessarie nel campo delle politiche giovanili. I suddetti rapporti e proposte sono riportati in allegato alla relazione di cui all’articolo 8, comma 4 in coordinamento con le strutture esistenti ;

d) partecipare con propri rappresentanti agli appositi organismi giovanili internazionali ;

e) esprimere propri rappresentanti all’interno degli organismi nazionali di gestione e coordinamento dei programmi europei per i giovani.

2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei consigli regionali dei giovani, e degli altri analoghi organi rappresentativi istituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dai rappresentanti delle associazioni giovanili a carattere nazionale iscritte nell’albo nazionale di cui al comma 3.

3. Ai fini della costituzione del Consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri istituisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito albo in cui possono richiedere di essere registrate le associazioni giovanili operanti in ambito nazionale e che intendono essere rappresentate nel Consiglio. Le modalità e requisiti per l’iscrizione nell’albo e la partecipazione al Consiglio nazionale dei rappresentanti dei consigli regionali della gioventù sono stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da assicurare un adeguato bilanciamento tra la rappresentanza di derivazione regionale e quella nazionale. Le norme relative all’iscrizione nell’albo dovranno in ogni caso prevedere la sussistenza dei seguenti requisiti :

a) presenza operativa delle associazioni in almeno due terzi delle regioni ;

b) costituzione dell’associazione da almeno due anni ;

c) statuto ispirato ai principi del metodo democratico e carattere elettivo degli organi dirigenti ;

d) finalità politica, culturale, sportiva o d’impegno sociale e specificità giovanile chiaramente indicate nella denominazione nello statuto, ovvero nell’attività con il limite massimo di età degli aderenti non superiore al trentacinquesimo anno.

In deroga alla lettera a) può, comunque, essere consentito l’ingresso nel CNG alle associazioni giovanili rappresentanti delle minoranze etniche e religiose presenti nel territorio nazionale che ne facciano richiesta e, in deroga alla lettera d), a quelle associazioni a carattere nazionale, espressione di prevalenti protagonismi giovanili, che pur non avendo un limite di età nel proprio statuto abbiano almeno i tre quarti degli iscritti di età inferiore ai trentacinque anni.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri convoca il Consiglio Nazionale dei Giovani.

5. Il Consiglio nazionale dei Giovani adotta, a maggioranza dei due terzi , uno statuto contenente le norme relative all’attività e all’organizzazione interna del consiglio, i cui membri, in numero non superiore ad uno per organizzazione, non possono superare il limite di età di trentacinque anni, le procedure per il suo rinnovo, nonché le norme relative ai criteri di ammissione di nuove associazioni, che devono comunque possedere i requisiti previsti al comma 3 e quelle relative all’estromissione delle associazioni che vengano a perdere i requisiti di partecipazione.

 

ART.6 (COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI .ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI)

1. Al fine di realizzare gli obbiettivi previsti dall’articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la politica generale del Governo a favore dei giovani, da attuarsi mediante il programma di cui all’articolo 8 e gli altri strumenti previsti dalla presente legge.

2. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n°400, il Dipartimento per le politiche giovanili.

3. Il Dipartimento per le politiche giovanili opera per l’esplicazione dei seguenti compiti :

a) predisposizione, in collaborazione col CNG, del programma nazionale di interventi a favore dei giovani ;

b) verifica del grado di realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui all’articolo 8 ;

c) indicazione, tramite rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente ai diversi settori legislativi, delle incongruenze normative registrate con riferimento all’attuazione delle politiche giovanili, e segnalazione delle modifiche ritenute opportune ;

d) esercizio delle funzioni connesse all’istituzione ed alla tenuta dell’albo nazionale delle associazioni giovanili di cui al comma 3 dell’articolo 5 ;

e) collaborazione col Consiglio nazionale dei Giovani per la promozione di studi e indagini sulla condizione giovanile, con predisposizione di appositi programmi su scala nazionale ;

f) raccolta in un’apposita banca dati accessibile al pubblico delle informazioni concernenti la condizione giovanile, la legislazione di particolare interesse per i giovani, nonché gli studi e le ricerche sull’argomento, anche raccordandosi con le analoghe iniziative provinciali di cui al comma 2 dell’articolo9 ;

g) svolgimento, di concerto col CNG, di attività connesse con l’adempimento di convenzioni internazionali, direttive, regolamenti e programmi comunitari concernenti settori che interessano la condizione giovanile, nonché svolgimento dell’attività istruttoria relativa alla definizione delle politiche giovanili in sede comunitaria ;

h) stretta collaborazione con il Consiglio nazionale dei giovani di cui rappresenterà il collegamento più diretto con l’esecutivo , esame congiunto dei rapporti e delle proposte e acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio stesso sugli schemi di disegni di legge in materia di politiche giovanili.

 

ART.7 (OSSERVATORIO E RILEVAZIONI STATISTICHE)

1. Con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, lettere b), c), e) ed f), per la raccolta e il coordinamento dei dati il Dipartimento per le politiche giovanili si avvale di un osservatorio istituito allo scopo. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la composizione ed il funzionamento del suddetto osservatorio.

2. Nel programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n°322, è inserito, d’intesa con il Dipartimento per le politiche giovanili e con il Consiglio nazionale dei giovani, un apposito progetto per la rilevazione e la diffusione, in via permanente, di dati statistici attinenti alla condizione giovanile.

3. Per la rilevazione dei dati di cui al comma 2 l ‘Istituto nazionale di statistica (ISTAT) si avvale del sistema statistico nazionale secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n°322. Nella convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 15 è stabilito l’ammontare dell’onere relativo alla rilevazione e diffusione dei dati, che è posto a carico del bilancio del Dipartimento per le politiche giovanili.

4. L’ISTAT trasmette periodicamente al Consiglio nazionale dei giovani e al Dipartimento per le politiche giovanili, i dati di cui al comma 2 del presente articolo e le relative elaborazioni statistiche. Alla trasmissione e all’accesso ai suddetti dati si applicano le disposizioni per la tutela del segreto statistico di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n°322.

ART.8 (PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Consiglio nazionale dei giovani di cui all’articolo 5, predispone un programma triennale di interventi a favore dei giovani per il conseguimento dei fini indicati nell’articolo 1. Il programma è approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

2. Il programma determina gli obbiettivi minimi da raggiungere, al termine del periodo di riferimento, da parte delle amministrazioni interessate nei settori della salute, della scolarizzazione e del diritto allo studio, dell’inserimento sociale e lavorativo dei giovani e della relativa formazione, della realizzazione di strutture sportive e per il tempo libero, della cultura, del turismo, della mobilità e degli scambi giovanili, delle pari opportunità , dell’informazione e dell’educazione relativa ai temi della sessualità, dell’attuazione di iniziative per il benessere dei giovani in particolari condizioni, con prioritario riferimento ai giovani detenuti, ai giovani ospedalizzati, ai giovani espletanti gli obblighi di leva e attività di servizio civile. Hanno carattere prioritario gli interventi da attuarsi nelle zone riconosciute come particolarmente caratterizzate da fenomeni gravi di disagio giovanile.

3. Alle spese necessarie per la realizzazione dei progetti da includere nel programma di cui al presente articolo si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Qualora si prevedano spese maggiori, alla quantificazione delle medesime si provvede con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n°468, come sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n°400.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla condizione giovanile nel Paese, in cui è precisato lo stato di attuazione degli interventi previsti nel programma e sono indicate le iniziative legislative ritenute necessarie per il conseguimento degli obbiettivi indicati nel provvedimento medesimo con le relative particolarità.

5. In casi di particolari gravità ed emergenza inerenti alla condizione giovanile si procede ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988 n°400.

6. In applicazione dell’articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n°400, il commissario del Governo nella regione assicura unità di indirizzo e verifica l’azione amministrativa nell’attuazione del programma di cui al presente articolo.

 

ART.9 (COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE)

1. In armonia con il programma triennale di cui all’articolo 8, ciascuna regione approva, sentito il consiglio regionale della gioventù di cui all’articolo 3, un programma di interventi a favore dei giovani.

2. Le province, ai sensi dell’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n°142, provvedono alla raccolta dei dati concernenti la condizione giovanile, alle relative elaborazioni e alla conseguente diffusione delle informazioni. Promuovono e coordinano altresì progetti, programmi ed iniziative a dimensione sovracomunale in favore dei giovani previa consultazione dei consigli della gioventù locali.

 

ART.10 (DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI)

1. Il contributo da erogare al Consiglio nazionale dei giovani deve essere previsto nella linea di bilancio del governo nel documento di programmazione economica e nella legge finanziaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina , con proprio decreto, la ripartizione tra le varie regioni delle somme necessarie al funzionamento dei rispettivi consigli regionali della gioventù. Il Consiglio Nazionale dei Giovani prevede, tramite statuto, forme di autofinanziamento.

 

ART.11 (COPERTURA FINANZIARIA)

DA DEFINIRE

 

 

COMITATO PROMOTORE PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI